Art. 3
In vigore dal 19 gen 1876
La società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 50 annuali, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 5 dicembre 1875.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1875
Vol. 84 Atti del Governo a c. 77. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.
G. Finali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-12-05;1165#art-3