Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 gen 1876
La società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 50 annuali, pagabili a trimestri anticipati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 5 dicembre 1875. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1875 Vol. 84 Atti del Governo a c. 77. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani. G. Finali.
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