Art. 2
In vigore dal 19 gen 1876
Le deliberazioni dell'assemblea generale di questa società, portanti emissione di azioni oltre alle 200, e quelle per modificazioni allo statuto sociale e per la proroga della durata sociale, non saranno esecutorie senza l'autorizzazione del Governo.
Il resoconto annuale della società dovrà essere trasmesso al Ministero d'agricoltura, industria e commercio cogli analoghi documenti, appena sia stato approvato dall'assemblea generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-12-05;1165#art-2