Art. 4

In vigore dal 27 lug 1875
Il suddetto ufficio dei duplicati sarà assistito nelle sue operazioni da una Commissione nominata dal Ministro, di tre persone competenti in istudi bibliografici e residenti in Roma. La Commissione sarà presieduta dal prefetto della Biblioteca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-06-13;2540#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo