Art. 3

In vigore dal 27 lug 1875
Sarà instituito in detta Biblioteca un ufficio dei duplicati, al quale spetterà il cambio di essi tra tutte le Biblioteche del Regno, la registrazione e la vendita di tutti quelli che fossero riconosciuti inutili a conservare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-06-13;2540#art-3

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