Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 lug 1875
Il suddetto ufficio dei duplicati sarà assistito nelle sue operazioni da una Commissione nominata dal Ministro, di tre persone competenti in istudi bibliografici e residenti in Roma. La Commissione sarà presieduta dal prefetto della Biblioteca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-06-13;2540#art-4