Art. 5

In vigore dal 2 apr 1875
I posti da lire 500 l'uno, che venissero istituiti quind'innanzi per esser goduti nel Collegio d'Assisi, dovranno essere conferiti dai rispettivi fondatori, poste le condizioni che verranno stabilite nel regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-02-18;2388#art-5

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