Art. 2
In vigore dal 2 apr 1875
In esso Collegio verranno raccolti, istruiti ed educati i figliuoli degli insegnanti pubblici nazionali, e di preferenza quelli degli insegnanti elementari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-02-18;2388#art-2