Art. 4

In vigore dal 2 apr 1875
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che d'anno in anno saranno compilati dal Consiglio suddetto, non verranno chiusi definitivamente se non dopo essere stati esaminati ed approvati dal prefetto come presidente del Consiglio provinciale scolastico. Nei casi dubbi deciderà il Ministero della Pubblica Istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-02-18;2388#art-4

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