Art. 3

In vigore dal 26 feb 1875
La stessa banca è soggetta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle relative spese per lire cento annuali, pagabili a trimestri anticipati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 17 gennaio 1875. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1875 Vol. 80 Atti del Governo a c. 52. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani. G. Finali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-17;995#art-3

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