Art. 3
In vigore dal 26 feb 1875
La stessa banca è soggetta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle relative spese per lire cento annuali, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 17 gennaio 1875.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1875
Vol. 80 Atti del Governo a c. 52. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.
G. Finali.
Storico versioni
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