Art. 2

In vigore dal 26 feb 1875
La banca agricola di Casalmaggiore è ammessa a godere dei privilegi concessi alle società e agli istituti di credito agrario dalla legge del 21 giugno 1869, n. 5160.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-17;995#art-2

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