Art. 1
In vigore dal 26 feb 1875
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli atti costitutivi e lo statuto della società stabilita in Casalmaggiore (provincia di Cremona) col nome di Banca agricola di Casalmaggiore, per l'esercizio del credito agrario regolato dalla legge del 21 giugno 1869, n. 5160, col capitale nominale di lire 50,000 diviso in n. 500 azioni da lire 100 ciascuna, e colla durata di anni 50 decorrendi dalla data del presente decreto;
Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio;
Visti i reali decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;
Vista la legge 24 giugno 1869, n. 5160;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È autorizzata la società di credito agrario, anonima per azioni nominative, denominatasi Banca agricola di Casalmaggiore, sedente in Casalmaggiore ed ivi costituitasi coll'atto pubblico del 28 febbraio 1874, rogato Luigi Boina ai numeri di repertorio 8691 e 4421, ed è approvato il suo statuto che sta inserto all'atto pubblico di deposito del 27 novembre 1874, rogato pure in Casalmaggiore dallo stesso notaio Luigi Boina ai numeri di repertorio 9108 e 4834.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-17;995#art-1