Art. 3

In vigore dal 2 apr 1873
La Banca contribuirà nelle spese degli Uffici d'ispezione per lire 300 annuali, pagabili a trimestri anticipati. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 2 febbraio 1873. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1873 Vol. 67 Atti del Governo a c. 61. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Castagnola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1873-02-02;543#art-3

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