Art. 3
In vigore dal 2 apr 1873
La Banca contribuirà nelle spese degli Uffici d'ispezione per lire 300 annuali, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 2 febbraio 1873.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 61. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Castagnola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1873-02-02;543#art-3