Art. 2

In vigore dal 2 apr 1873
Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti: A) Nell', dopo le parole «Agenzie o Filiali,» sono inserite queste: «salva, per quelle che volessero istituirsi nella Provincia Romana, l'osservanza della Convenzione approvata col Regio Decreto 2 dicembre 1870, n. 6064.» B) I paragrafi 7 e 9 dell'articolo 8 sono soppressi. C) In fine dell'articolo 8 è aggiunta questa disposizione: «La Banca non fa anticipazioni, nè altre operazioni sulle azioni proprie; si interdice rigorosamente quelle di pura sorte, fittizie di borsa o sopra merci, e non impiega in operazioni di lunga scadenza le somme ricevute in deposito a conto corrente.» D) In fine dell'articolo 10 sono aggiunte queste parole: «alle condizioni predette dovrà acconsentire il debitore pignoratizio e farà esplicita menzione del prestato consenso la sua dichiarazione di debito.» E) Nell'articolo 11 sono cancellate le parole «e di tre Censori» e nello stesso articolo 11, alle parole «i Censori consultivo» sono sostituite le parole «i Censori, eletti ogni anno in numero di tre dall'assemblea generale, possono intervenire alle adunanze del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo.» F) Nell'articolo 14 sono cancellate le parole «e di un Censore.» G) Nell'articolo 23, alle parole «limite di trenta voti» sono sostituite le parole «limite di dieci voti.» H) In fine dell'articolo 25 sono aggiunte queste parole: «Nei casi previsti dall'articolo 148 del Codice di commercio, l'assemblea generale ha diritto di eleggersi volta per volta il Presidente.» I) Nell'articolo 29, dopo le parole «Consiglio d'amministrazione,» sono inserite le parole «ed i Censori.» L) In fine dell'articolo 30 sono aggiunte queste parole: «Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche alle deliberazioni per le modificazioni dello statuto. Sono soggette all'approvazione governativa le deliberazioni per l'aumento del capitale, per la proroga della durata sociale, e per le modificazioni dello statuto.» M) In fine dell'articolo 34 sono aggiunte queste parole: «Il rendiconto dell'esercizio sarà pubblicato ogni anno subito dopo l'approvazione dell'assemblea generale e ne sarà trasmesso copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Sarà pubblicata anche la situazione mensile dei conti, da trasmettersi allo stesso Ministero nella prima decade di ciascun mese.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1873-02-02;543#art-2

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