Art. 1

In vigore dal 2 apr 1873
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli atti costitutivi della Società per operazioni ordinarie di credito ed altre, denominatasi Banca di Udine, avente il capitale sociale di un milione e quarantasettemila lire; Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio; Visti i Regi Decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256; Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . La Società di credito, anonima per azioni al portatore, denominatasi Banca di Udine, sedente in Udine ed ivi costituitasi per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti 10 e 11 dicembre 1872, di cui il verbale è esteso in forma di atto pubblico, rogato F. Cortelazis ai numeri 2039 e 1387 di repertorio, è autorizzata, ed il suo statuto inserto al verbale predetto è approvato colle modificazioni ivi tenorizzate, arrecate ad esso statuto dalla citata assemblea generale 10 e 11 dicembre 1872 e colle altre modificazioni prescritte dall' del presente Decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1873-02-02;543#art-1

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