Art. 4

In vigore dal 16 nov 1872
La vigilanza governativa prescritta per gli Istituti di credito fondiario sarà esercitata anche su quello di Sardegna coerentemente al disposto dell'articolo 8 del Regio Decreto del 5 settembre 1869, n. 5256. Il contributo di vigilanza dell'Istituto medesimo è stabilito in annue lire cinquecento, pagabili a trimestri anticipati. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 29 settembre 1872. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1872 Vol. 64 Atti del Governo a c. 14. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Castagnola.
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