Art. 1

In vigore dal 16 nov 1872
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione adottata in assemblea generale del 17 marzo 1872 dai soci fondatori della Cassa di risparmio di Cagliari per l'assunzione del Credito fondiario in Sardegna; Visto il Regolamento organico di detta Cassa di risparmio, approvato col Regio Decreto del 4 dicembre 1859 e riformato coi Reali Decreti del 17 novembre 1867 e del 21 gennaio 1872; Vista la Legge 14 giugno 1866, n. 2983, per l'ordinamento del Credito fondiario; Visto il Regolamento esecutivo di detta Legge, approvato col Regio Decreto del 25 agosto 1866, n. 3177, e riformato coi Reali Decreti del 6 dicembre 1866, n. 3372, e 30 giugno 1867, n. 3787; Visto il Regio Decreto 25 aprile 1867, che fissa la quota rispettiva del contributo di vigilanza a carico degli Istituti di credito fondiario; Visto l'articolo 8 del Regio Decreto 5 settembre 1869, n. 5256; Visto l'articolo 23 della citata Legge 14 giugno 1866; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'esercizio del Credito fondiario, di cui le operazioni sono regolate dalla Legge 14 giugno 1866, n. 2983, dal Verbale 23 febbraio 1866 e dalla Convenzione 4 ottobre 1865, è assunto per l'isola di Sardegna dalla Cassa di risparmio di Cagliari. Il nuovo Istituto è aggiunto ai 5 Istituti contemplati nel predetto Verbale e nella citata Legge, e prende il titolo di Credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-09-29;421#art-1

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