Art. 2
In vigore dal 16 nov 1872
Il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari sottosta e si uniforma a tutte le disposizioni della Legge, Convenzione e Verbale anzidetti, alle prescrizioni regolamentari emanate in esecuzione della stessa Legge ed alle discipline stabilite per gli altri Istituti di credito fondiario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-09-29;421#art-2