Art. 3

In vigore dal 20 nov 1871
La Società contribuirà per annue lire trecento nelle spese degli Uffici d'ispezione. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 17 settembre 1871. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1871 Reg. 58 Atti del Governo a c. 3. D. Gherardi. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Castagnola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-09-17;133#art-3

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