Art. 1

In vigore dal 20 nov 1871
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli statuti e gli atti relativi alla costituzione della Nazione - Società di assicurazioni marittime; Visti il titolo VII, libro I, del Codice di commercio, ed i Regi Decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256; Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . La Società anonima ad azioni nominative, sedente nella capitale del Regno, denominatasi Nazione - Società di assicurazioni marittime, costituitasi in Firenze con istrumento pubblico del 7 giugno 1871, rogato Biondi al numero 38 di repertorio, è autorizzata, e i suoi statuti inserti al detto atto costitutivo, modificati con deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti in data 5 agosto 1871, sono approvati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-09-17;133#art-1

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