Art. 2

In vigore dal 20 nov 1871
Prima di incominciare le operazioni, la Società dovrà prestare una cauzione di lire cinquantamila effettive da impiegarsi in cartelle del Debito Pubblico italiano, consolidato 5 per cento, vincolate a favore del Governo e degli assicurati. Allorchè l'ammontare dei premi riscossi abbia raggiunto la cifra di cinquecentomila lire, dedotti i sinistri pagati, la detta cauzione potrà essere anticipatamente aumentata nella proporzione di cinquantamila lire effettive per ogni successivo mezzo milione di premi da riscuotersi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-09-17;133#art-2

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