Art. 1

In vigore dal 24 dic 1867
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' dello Statuto fondamentale del Regno; Considerando che ogni ulteriore ritardo nell'attivazione del Trattato di commercio e di navigazione da Noi conchiuso colla Repubblica orientale dell'Uruguay, mentre sarebbe contrario al tenore delle disposizioni dello stesso Trattato, potrebbe altresì tornare di grave pregiudicio agli interessi commerciali dell'Italia in quelle regioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Il Nostro Governo è autorizzato a dare intanto piena esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, ed annessa dichiarazione, fra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay, concluso in Montevideo il dì 7 maggio 1866, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 10 settembre del corrente anno. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 7 novembre 1867. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1867 Reg. 41 Atti del Governo a c. 135. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari. L. F. Menabrea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-rd-1

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