Statuto›Titolo XXV
Art. 242
In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia per lo esercizio pubblico del Teatro, come feste, rappresentanze, pubblici spettacoli e simili, sarà tenuta all'osservanza della Legge e Regolamenti di pubblica sicurezza, ed a tutte le altre Leggi e Regolamenti generali.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-242