Statuto›Titolo XXV
Art. 241
In vigore dal 12 nov 1867
Un esemplare di queste, e del Regio Decreto che le approva, è depositato negli atti della Cancelleria del Tribunale civile di Firenze, per la notorietà da darsi alle medesime a riguardo dei terzi, e di qualunque interessato, ed a tutti gli effetti della loro eseguibilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-241