Statuto›Titolo XXV
Art. 240
In vigore dal 12 nov 1867
A contare da quel giorno, tutte le anteriori Costituzioni, Leggi o Deliberazioni dell'Accademia cessano di avere efficacia nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nelle presenti Leggi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-240