Art. 7

Spese di funzionamento

In vigore dal 29 gen 1997
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1997-01-24;1#art-7

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