Art. 4

Referendum

In vigore dal 29 gen 1997
1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell', comma 4, è sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed è promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1997-01-24;1#art-4

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Referendum (Art. 4 Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.) — Testo vigente | Portale Normativo