Art. 5
Applicabilità del procedimento
In vigore dal 29 gen 1997
1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.
2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1997-01-24;1#art-5