Capo II
Art. 8
In vigore dal 20 gen 1972
La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.
L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.
La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro".
L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.
La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-8