Capo II

Art. 8

In vigore dal 20 gen 1972
La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro". L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-8

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