Capo II
Art. 7
In vigore dal 14 mar 1948
Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.
Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-7