Capo II

Art. 4

In vigore dal 20 gen 1972
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) circoscrizioni comunali; 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-4

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Art. 4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo