Art. 23

In vigore dal 8 mar 2005
(( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) )) 1. Il diritto di accesso di cui all' si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'.
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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241#art-23

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