Art. 21-septies
In vigore dal 16 set 2010
(Nullità del provvedimento).
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonchè negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-08-07;241#art-21-septies