Art. 26
In vigore dal 20 apr 2013
(Obbligo di pubblicazione)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33))
.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all' e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-08-07;241#art-26