Art. 3

Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare

In vigore dal 30 apr 2026
1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dall'anno 2010, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; b) assicurare: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonché la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la verifica del rispetto dei principi delle disposizioni normative europee in materia; l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori; c) effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice, il Governo provvede altresì alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresì, l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviando la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. 3. I decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 e il regolamento adottato ai sensi del comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Crosetto, Ministro della difesa Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio
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