Art. 1

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate

In vigore dal 30 apr 2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga La seguente legge: Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate 1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 4, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: «t-bis) svolgere attività di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa»; b) all'articolo 5: 1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio»; 2) al comma 3: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei medici,» sono inserite le seguenti: «degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri,»; 2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorchè è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010»; c) all'articolo 8, comma 2, i periodi ventiduesimo e ventitreesimo sono soppressi. 2. La Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8, comma 2, ventiduesimo e ventitreesimo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, è estinta. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo è devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana. 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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