Art. 2

Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate

In vigore dal 30 apr 2026
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e con i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto dei principi fondamentali e delle regole definiti dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: a) sostituzione della denominazione di «Corpo delle infermiere volontarie» con quella di «Corpo delle crocerossine», garantendo coerenza normativa e continuità operativa; b) razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all', comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine; c) definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero; d) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali; e) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine; f) adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012; g) costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonché adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche; h) rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell'Associazione della Croce Rossa italiana degli aspiranti; i) revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c); l) adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653; m) adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come sostituito dall', comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge, e revisione dei procedimenti disciplinari; n) revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo; o) revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012; p) regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate; q) revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di crocerossina del Corpo delle crocerossine della Croce Rossa italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; r) previsione di disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dai decreti legislativi di cui al presente articolo. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. 6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
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