Capo IV
Art. 23
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 7 apr 2026
1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-03-11;34#art-23