Art. 23 · Clausola di invarianza finanziaria
Capo IV

Art. 23

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 7 apr 2026
1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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