Capo VI
Art. 26
Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti
In vigore dal 7 apr 2026
Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni
e per l'attrazione degli investimenti
1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti».
2. All', comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «potenziali investitori esteri» sono inserite le seguenti: «, e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto».
3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministero del turismo,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
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