Sez. II
Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative
In vigore dal 1 gen 2026
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all', comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.
Storico versioni
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