Sez. II
Art. 12
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
In vigore dal 1 gen 2026
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-12-30;199#art-12