Sez. II
Art. 5
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
In vigore dal 1 gen 2026
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all', comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
Storico versioni
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