Sez. I
Art. 1 (commi 801-900)
Risultati differenziali del bilancio dello Stato
In vigore dal 28 mar 2026
801. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
802. Il contributo di cui al comma 801 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l'anno 2025, in 3,68 GJ per l'anno 2026 e in 3,50 GJ per l'anno 2027. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).
803. Il contributo di cui al comma 801 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.
804. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.
805. Agli oneri di cui ai commi da 801 a 804, pari a euro 35 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, nonché per effetto degli del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
806. In favore dell'Associazione nazionale «Vie e Cammini di San Francesco» è autorizzata la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
807. Al fine di identificare e incrementare la qualità, la sostenibilità e l'accessibilità dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale, promuovere l'eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni, il Ministero del turismo, con proprio decreto, riconosce come «Destinazione turistica di qualità» i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore a 30.000 unità, in possesso dei requisiti di cui al comma 808.
808. Ai fini del conferimento del riconoscimento di cui al comma 807 è istituita presso il Ministero del turismo una commissione, presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante dell'ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La commissione predispone la carta della «Destinazione turistica di qualità», con l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, promuovendone e assicurandone i fattori sottostanti. Sulla base dei contenuti della carta della «Destinazione turistica di qualità», al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, la commissione stabilisce le modalità e i requisiti per il conferimento del riconoscimento. A seguito di istanza presentata al Ministero del turismo da uno degli enti o delle reti di enti di cui al comma 807, la commissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Dicastero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale «Destinazione turistica di qualità».
809. I comuni, le unioni di comuni e le isole minori nonché le reti di comuni riconosciuti come «Destinazioni turistiche di qualità» mantengono i requisiti di cui al comma 808 per i due anni di validità del riconoscimento, pena la revoca disposta dal Ministero del turismo su proposta della commissione. A tal fine, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o dell'ENIT S.p.A.
810. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 808 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.
811. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità del riconoscimento di «Destinazione turistica di qualità», l'ENIT S.p.A. crea e registra segni distintivi comuni alle «Destinazioni turistiche di qualità», ne cura lo sfruttamento e l'uso commerciale, effettua campagne di valorizzazione e fornisce alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all'uopo erogate dal Ministero del turismo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
812. Al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell'adesione all'avviso pubblico per l'investimento 1.1 «Infrastrutture Digitali - Migrazione al Polo Strategico Nazionale - PAC Pilota Ter - M1C1 PNRR», è istituito un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, denominato «Fondo PSN», con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026.
813. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute», in collaborazione con la società Sport e salute S.p.A.
814. Le attività del progetto di cui al comma 813 sono finalizzate a:
a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni;
b) diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;
c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.
815. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.
816. Agli oneri derivanti dal comma 813, pari a euro 2 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all', comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 228 del presente articolo.
817. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2026.
818. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.
819. Il laboratorio di cui al comma 818 è realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.
820. Per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale è autorizzato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia industrie difesa.
821. Per l'attuazione del comma 820, all'articolo 48, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con uno o più decreti del Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».
822. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituto nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.
823. In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonché dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura:
a) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Mattei per la cooperazione culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africani o comunque facenti parte del Mediterraneo globale;
b) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Olivetti per l'accessibilità culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica;
c) è assegnato alla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma un contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato «MAXXI Med», da realizzare nella città di Messina.
824. Con uno o più decreti del Ministro della cultura sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 823. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 823.
825. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.
826. Ai fini dell'applicazione dei commi da 825 a 827:
a) per «imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea» si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;
b) per «musica popolare contemporanea» si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.
827. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 825.
828. Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
829. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera».
830. In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le disposizioni di cui all', comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
831. All'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere c) e d) sono abrogate;
b) le parole: «e) per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.».
832. All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti».
833. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all', comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
835. A decorrere dall'anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse:
a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
836. Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, distinto per le province e le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.
837. In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
838. In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
839. Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
840. All', comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), la cifra: «30.000» è sostituita dalla seguente: «35.000»;
b) alla lettera d), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda» e, all'ultimo periodo, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera».
841. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.
842. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
843. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.
844. Al fine di sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano, è destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro.
845. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.
846. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attività di studio, di redazione dello statuto e di approfondimento normativo, nonché per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'«Istituto Anaune di cultura ladino-retica».
847. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-quinquies e 544-sexies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
848. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione del comma 847.
849. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all', comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.
850. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è assegnato un contributo di 300.000 euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.
851. Per l'anno 2026 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
852. All'articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:
a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
855. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.
857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»;
2) alla lettera f-ter) le parole: «per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse;
b) all':
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall'ambito del servizio universale ed è soggetta all'autorizzazione di cui all'»;
2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e può includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali»;
3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorità di regolamentazione»;
c) l', comma 12, lettera b), l', comma 3-quinquies, e l' sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale;
d) all', comma 2, e all', comma 1-bis, le parole: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all' del presente decreto» sono soppresse;
e) all', comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»;
f) all', il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all', comma 4, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»;
g) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Norme transitorie) - 1. Sulla base dei criteri di cui all', comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell' e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al primo periodo».
858. Il primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.
859. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».
860. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C 4061 final), del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione;
b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.
861. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo di cui al comma 860 può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
862. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto , comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e, quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all', comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto , comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 143 milioni di euro nell'anno 2026 e di 28 milioni di euro nell'anno 2027.
863. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate:
a) alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;
b) a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti.
864. Per il triennio 2026-2028, l'Ente parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente parco avvenute nell'anno 2025.
865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità, l'Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
866. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 864 e 865 si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente parco maturate e disponibili a legislazione vigente.
867. Al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca di dati, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.
868. Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 867 sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti uffici del Ministero della salute.
869. Con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 867.
870. Il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
871. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 382 è abrogato;
b) il comma 383 è sostituito dai seguenti:
«383. La struttura commissariale, nominata con delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di rientro sanitario della regione Molise, anche avvalendosi dell'AGENAS, ed entro il 31 marzo 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale da recepire entro i successivi trenta giorni. A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata adozione del Programma operativo nei termini di cui al primo periodo o in caso di Programma operativo valutato negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti ovvero in caso di mancata attuazione di quanto disposto dal comma 383-bis, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381.
383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2027, il disavanzo sanitario residuo.
383-ter. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 383, in sede di verifica dell'attuazione del Programma operativo, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti verificano il rispetto e l'attuazione di quanto programmato da parte della struttura commissariale, valutando il riconoscimento progressivo delle restanti risorse statali di cui al comma 381. Restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023».
872. Al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
873. Le risorse del Fondo di cui al comma 872 sono finalizzate all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:
a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.
874. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.
875. Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.
876. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui al comma 875, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
877. L'autorizzazione di spesa di cui all', comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
878. Le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia di cui all', comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, libere da impegni, sono utilizzate ai fini della concessione della garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
879. Al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 260 è inserito il seguente:
«260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261».
880. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
881. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro».
882. Al fine di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto «Grande Maxxi» di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto «Maxxi Med».
883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell'INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
884. Il Ministero dell'università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'attuazione dell'investimento 5 «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto.
885. La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893:
a) i soggetti beneficiari dell'investimento;
b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;
c) l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;
d) le fasi di esecuzione dell'investimento;
e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;
f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;
g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
h) l'entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884;
i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024, in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7);
l) ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.
886. L'investimento di cui al comma 884 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.
Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
887. L'investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento;
b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;
c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888.
888. Ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).
889. L'erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).
890. Le candidature già presentate ai sensi dell' del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:
a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893;
b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all', comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all', comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
891. Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione ad un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all', comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.
892. Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all', comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.
893. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi da 8 a 12, all'articolo 1-quater e all'articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000, è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all', comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
894. Al fine di potenziare le macrofiliere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l'importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale.
895. Al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026.
896. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è attribuito un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.
897. L'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1-quinquies, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
898. È assegnato un contributo di euro 500.000 per l'anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.
899. In occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.
900. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle iniziative, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci e con le regioni e gli enti locali interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-12-30;199#art-1-commi-801-900