Art. 33

LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193

In vigore dal 10 ago 2025
Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative 1. All' della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purchè gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»; b) al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purchè gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente». 2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati, ai sensi dell', commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All', comma 5, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital».
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