Art. 29

LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193

In vigore dal 18 dic 2024
Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa 1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all', comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo , introdotto dall' della presente legge, avvenga: a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno; b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza. 2. Le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall' della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all', comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Note all': - Per i riferimenti all', comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si veda nelle note all'. - Si riporta il testo dell', comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33: « (Piccole e medie imprese innovative). - (Omissis) 2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera. (Omissis)».
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LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193 (Art. 29 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.) — Testo vigente | Portale Normativo