Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 4 dic 2024
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Alle attività previste dall' dell'Accordo di cui all' della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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