Accordo

Art. 30

Denuncia

In vigore dal 4 dic 2024
DENUNCIA 1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il, o prima del, trenta giugno di ogni anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, il presente Accordo cesserà di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia. IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 23 marzo 2019, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo inglese. Parte di provvedimento in formato grafico
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