Accordo

Art. 29

Entrata in vigore

In vigore dal 4 dic 2024
ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica ed avrà efficacia: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore; e b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore. 2. L'Accordo tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato il 31 ottobre 1986 a Pechino, cessa di avere effetto a partire dalla data in cui le disposizioni del presente Accordo diventano applicabili in conformità con le disposizioni del presente Articolo.
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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;182#art-a-29

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