Capo I
Art. 8
Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica
In vigore dal 1 nov 2024
Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni
di rievocazione storica
1. All' della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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