Capo I

Art. 8

Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica

In vigore dal 1 nov 2024
Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica 1. All' della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».
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urn:nir:stato:legge:2024-10-07;152#art-8

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